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ACCORDO S.I.A.E. – SOUNDREEF – L.E.A. PUBBLICA ESECUZIONE

In data 10 aprile 2019 S.I.A.E., SOUNDRREF e LEA hanno raggiunto un accordo al fine di definire le controversie in essere e a prevenirne l’insorgere di ulteriori nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore.

A seguito della liberalizzazione avvenuta con D.Lgs 15 marzo 2017, n. 35 pubblicato in G.U., n. 72 del 27 marzo 2017 allo stato, in Italia, il repertorio musicale è intermediato oltre che da S.I.A.E. anche da altro Organismo di Gestione Collettiva LEA, ciascuno dei due legittimato (Enti senza scopo di lucro a base associativa) a rilasciare licenza del proprio repertorio amministrato.

In particolare tale accordo mira ad agevolare il perfezionamento dei contratti di licenza e il pagamento dei diritti d’autore per la utilizzazione di repertori misti, ovvero quello composto da opere i cui diritti sono rappresentati da più intermediari, come appunto SIAE e LEA.

Dallo scorso 1 luglio 2019 sono in essere due fattispecie:

1)    ESECUZIONI MUSICALI PER CUI NON CAMBIA NULLA – pubblica esecuzione con ballo con strumento meccanico – DJ –  anche con repertorio misto SIAE e SOUNDREEF – rimangonovalide le procedure fino ad ora espletate con SIAE dal momento che la stessa in virtù del citato accordo potrà rilasciare i permessi e incassare i diritti anche per conto e nell’interesse di Soundreef. 

Per tale fattispecie l’utilizzatore (organizzatore, esercente) potrà continuare a fare esclusivo riferimento alla S.I.A.E. quanto alle procedure in essere di rilascio di autorizzazioni e di rendicontazione (programmi musicali, pagamento dei diritti ecc.

N.B. per completezza d’informazione si fa presente che in tutti i casi in cui siano eseguite composizioni appartenenti al repertorio musicale di una sola delle OGC (S.I.A.E. o L.E.A.) gli organizzatori o esercenti dovranno richiedere unicamente ed esclusivamente la licenza della OGC di cui utilizzeranno il repertorio musicale.

2)    TRATTENIMENTI MUSICALI CON MUSICA DAL VIVO

° se il repertorio musicale è interamente tutelato da S.I.A.E. non cambia nulla procedendo come avvenuto fino ad ora e rapportandosi unicamente con S.I.A.E.;

° se il repertorio è interamente tutelato da LEA/SOUNDREEF è possibile richiedere la relativa licenza a questa;

° se il repertorio è misto S.I.A.E. e LEA occorre operare come segue:

a)    Almeno tre giorni lavorativi prima dell’evento richiedere il permesso per l’utilizzazione del repertorio misto a LEA

b)   Almeno due giorni lavorativi prima dell’evento comunicare ed esibire alla S.I.A.E. la licenza ottenuta da LEA

c)    Almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell’importo dovuto l’utilizzatore dovrà riconsegnare il programma musicale (borderò) con tutte le opere eseguite nel corso dell’intero evento.

ATTENZIONE Al fine di ogni cautela si consiglia di far compilare al Direttore dell’esecuzione (colui che è responsabile dell’esecuzione e compila materialmente il borderò – solitamente l’artista o un rappresentante del gruppo musicale) una dichiarazione sul repertorio utilizzato, al momento dell’ingaggio o comunque entro i termini previsti dalle procedure. Tale dichiarazione oltre che per la corretta richiesta delle licenze servirà anche a manlevare le responsabilità relative all’esecuzione di un repertorio diversamente tutelato.

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Rimini discoteche sindacato, Paesani guida gli industriali della notte

Di Manuel Spadazzi. Articolo pubblicato originariamente su Il Resto del Carlino in data 02 dicembre 2019

Giura che «non ci saranno dualismi con il Silb», lo storico sindacato dei locali da ballo. Ma di fatto è un vero e proprio divorzio nel mondo della notte riminese quello avviato da Lucio Paesani. Il titolare del Coconuts è il fondatore e presidente di Assointrattenimento Romagna, l’associazione dell discoteche legata a Confindustria. Presente sul territorio nazionale da una quindicina d’anni, mai fino a oggi Assointrattenimento aveva avuto una propria sezione in Riviera. Un’assenza dovuta – anche – alla forte presenza del Silb, il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio di cui ha fatto parte (per anni) lo stesso Paesani.

Due associazioni per il mondo della notte, che vive un periodo di forte crisi. Non saranno troppe?
«No – assicura Paesani – Proprio per la fase che viviamo, è importante dare ai locali la più ampia rappresentanza possibile. Purtroppo in Italia il settore dell’intrattenimento notturno, negli ultimi anni, è stato fortemente penalizzato e demonizzato. Noi siamo convinti, al contrario, che il mondo della notte possa ancora essere invece un’importante risorsa per il turismo, specie nella nostra Riviera».

Quanti hanno aderito già a Assointrattenimento Romagna?
«Per ora una quindicina di locali tra le province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena. E’ un buon risultato, se consideriamo che siamo nati da pochi giorni e ancora non ci siamo fatti conoscere sul territorio. Io sono stato eletto presidente di Assointrattenimento Romagna, ma seguirò anche tutti gli altri locali associati nel resto della regione e pure in Veneto, Friuli e Trentino».

La nascita dell’associazione in Riviera è una sfida al Silb? 
«I rapporti col Silb saranno di assoluta collaborazione, non ci saranno dualismi, perché abbiamo un obiettivo comune: tutelare il mondo della notte. Abbiamo proposte concrete che porteremo avanti su tutti i tavoli istituzionali: dalla riduzione dell’aliquota Iva dal 22% al 10% alla lotta all’abusivismo, a nuove regole per le discoteche. Le norme attuali penalizzano oltre modo i locali e i gestori, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza».

Un tasto su cui batte da anni Gianni Indino, presidente del Silb a Rimini e in Emilia Romagna…
«E’ uno dei temi fondamentali. Proprio per questo motivo abbiamo chiesto, in un incontro svoltosi al ministero alcuni giorni fa, di poter disporre di un presidio delle forze dell’ordine nei locali, pagando naturalmente il servizio. La collaborazione con polizia e carabinieri è fondamentale: in fondo giochiamo la stessa partita in nome della sicurezza».

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BERGAMO: LE DISCOTECHE ADERENTI AD ASSOINTRATTENIMENTO SI RIUNISCONO A SERIATE

Importante incontro nella giornata di lunedì 2 dicembre presso la discoteca VOG di seriate. La gran parte delle discoteche dislocate in Bergamo e Provincia si sono riunite per discutere sulle varie problematiche inerenti il territorio Bergamasco.

Alla presenza del Presidente Nazionale  Zanchi e grazie all’instancabile  lavoro del nuovo Delegato di Zona e vice presidente Nazionale Gabriele Nicoli,  i locali di Bergamo e provincia hanno deciso di attuare, con largo anticipo, tutte le procedure previste dall’accordo quadro provinciale sulla sicurezza delle discoteche che  sarà firmato a breve dalle Associazioni Sindacali e dalle Istituzioni Bergamasche.

Tale straordinaria unilaterale azione permetterà di innalzare i livelli di sicurezza di chi frequenta i locali notturni aderenti ad Assointrattenimento e di raggiungere un più alto livello di sicurezza e di collaborazione con le forze dell’ordine.

Si sono discusse anche le attuali ed irrisolte problematiche dell’abusiva organizzazione di spettacoli e ballo   di bar, ristoranti, bed and breakfast e circoli privati, contro le quali Gabriele Nicoli, insieme con Assointrattenimento, ha promesso una forte lotta senza esclusione di colpi. Nei fatti queste attività abusive non ledono solamente le aziende dotate di regolare autorizzazione ma mettono in pericolo gli ignari fruitori inconsapevoli di non essere in un luogo sicuro, dotato delle opportune misure di sicurezza e abilitato a quel servizio.

Infine si sono analizzati alcuni comportamenti di Mandatari SIAE dell’area,  che sembrano non essere a conoscenza degli Accordi Nazionali sottoscritti dalla nostra associazione. Il Presidente ha assicurato un immediato intervento in merito.

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Regione Toscana: Il Presidente della Terza Commissione Regionale Sig. Stefano Scaramelli propone nuove limitazioni alle aziende discoteca. ASSOINTRATTENIMENTO espone le criticità della proposta.

Apprendiamo oggi che Il Presidente Scaramelli intende promuovere una legge regionale in materia di Pubblico Spettacolo. Da quanto appreso i punti cardine, al netto di successive modifiche e variazioni sono:

– limite orario per l’attività delle discoteche (chiusura alla ore 03:00 /04,00);

– defibrillatori obbligatori nei locali (uno o due in base alla capienza) con personale formato per usarli;

– un nuovo modello di buttafuori;

– meccanismi di trasporto collettivo e car sharing per i clienti;

– controlli e test all’ingresso contro l’uso di droghe;

– chi aderirà potrà fregiarsi del logo «Safe Dance» e avere sgravi e benefici economici.

In nome e per conto dell’Associazione Nazionale di Categoria ASSOINTRATTENIMENTO, Associazione Nazionale che raggruppa gli imprenditori del pubblico spettacolo aderente a Confindustria che presiedo, mi sento in dovere di esporre quanto segue:

La nostra associazione, da tempo impegnata contro ogni forma di abusivismo, ha sempre denunciato le gravi lacune e le oggettive carenze della sottesa vigente normativa, caratterizzata si da una miriade di norme, ma sprovvista di una univoca disciplina che possa individuare e definire in modo chiaro i confini dell’attività di Pubblico Spettacolo ed i requisiti di professionalità richiesti agli imprenditori operanti in questo particolare settore. Sarebbe dunque opportuno che le forze politiche che intendano legiferare all’interno delle norme che disciplinano il Pubblico Spettacolo si confrontino, in via preventiva,  con le Associazioni di Categoria presenti sul territorio Nazionale. Facile intervento in quanto sono solo Tre: Federturismo-Confindustria di cui Assointrattenimento è rappresentativa, Confcommercio e Confesercenti.

Da molti anni, attiva anche nella Regione Toscana, Assointrattenimento è portatrice di precise istanze dirette alla creazione di una disciplina uniforme, efficace e di immediata applicazione, idonea a definire l’ambito dell’attività di pubblico spettacolo che, stante gli importanti interessi coinvolti, non può essere relegata all’improvvisazione ma richiede uno sforzo intenso sia della Politica che degli imprenditori.

Riguardo invece ai nuovi limiti orari proposti, che potremmo anche condividere, si ritiene opportuno segnalare la differenziazione tra locali di pubblico spettacolo (discoteche) che in genere attivano la propria attività durante il week end dalle 23 alle 04/05 del mattino e i cosiddetti “locali serali” (ristoranti, pizzerie, pub, bar, osterie, circoli privati ecc.) che, di fatto, esercitano in orari illimitati.

Tale facoltà data ai pubblici esercizi, oltre che a discriminare l’ attività imprenditoriale del mondo dello spettacolo, fa in modo che il bar, il ristorante, non si occupino solamente della funzione per la quale sono stati creati, ovvero la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma dirigano  la loro attenzione, in orari differenti, anche all’organizzazione di spettacoli (non autorizzati).

La pratica sopra descritta   non era tecnicamente possibile  fino a qualche anno fa in quanto i locali di somministrazione terminavano la propria attività alle 24 durante la settimana ed alle ore 01,00 nei week end. Infatti l’apertura degli stessi era prevista dal mattino presto a tarda sera ritenendo che tali esercizi avessero esaurientemente svolto la propria funzione sia commerciale che sociale.

Al contrario oggi questi esercizi iniziano la loro attività alle 5 del mattino con le colazioni e procedono a ritmo continuo fino alle 4 o alle 5 del mattino successivo travestendosi, al bisogno, in discoteche e dunque non rispettando i requisiti di igiene, solidità e sicurezza che sono imposti dalla legge.

Desidero ricordare che per la costruzione e l’ esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo trova diretta applicazione il Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 che di fatto costringe gli imprenditori che effettuano serate di pubblico spettacolo a dotarsi di svariate misure di sicurezza; tali imposte dotazioni fanno si che i costi, per la costruzione di un locale dedicato ad attività di Pubblico spettacolo, siano mediamente 3 volte superiori  a quella necessaria per un pubblico esercizio (che non potrebbe essere adibito al Pubblico Spettacolo).

In fatto, l’organizzazione di feste abusive e l’eccessivo permissivismo delle pubbliche amministrazioni soprattutto in ambito comunale, sta gravemente ledendo gli interessi della categoria che rappresentiamo e sta anche aprendo delle vere e proprie voragini di illegalità soprattutto nel mondo dei locali notturni. La concorrenza sleale provocata da spettacoli abusivi ossia svolti in strutture non autorizzate (bar, ristoranti e circoli privati) sta togliendo risorse agli imprenditori del Pubblico Spettacolo che  trovano dunque difficoltà ad operare i necessari interventi di manutenzione dei propri locali.

La terribile convergenza di rave-party e di intrattenimenti illegali  presenta un conto inaccettabile per tutti. Per anni si è voluto vedere solo nella discoteca azienda la ragione di tutti i mali. Un colpo per volta amministratori e politici hanno demolito la possibilità che esistessero aziende della notte, sane. Il risultato è che oggi i ragazzi trovano l’effetto “rave” dappertutto: sulle spiagge, in locali (bar, ristoranti e circoli privati) dove si effettua intrattenimento e spettacolo in modo abusivo, in feste non autorizzate, nelle piazze delle città divenute in gran parte teatro di veri e propri rave-party ogni sabato sera. Di conseguenza il marketing criminoso della droga è aumentato a dismisura e la cultura dello sballo è divenuta uno stile di vita.

Senza una rete di aziende sane e profittevoli il contesto della notte rimarrà nelle mani di improvvisati e di una ritualità a rischio. Solo la discoteca azienda può essere un avamposto per controllare da vicino e in tempo reale le tattiche criminose di chi seguendo la strada della musica vuole fare business sulla pelle dei giovani.

Infine, in materia di Sicurezza nelle discoteche si segnala al Presidente Scaramelli che già due Ministri dell’Interno (il Sen. Alfano ed il Sen. Salvini) nel 2016 e nel 2019 hanno siglato due Protocolli con i gestori delle discoteche che hanno prodotto, ad ora, degli ottimi risultati sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista tecnico e di prevenzione.

Anche i cosiddetti “Buttafuori” con il D.M. 6 ott 2009 e successive modifiche hanno assunto un livello di preparazione all’intervento che risulta essere molto efficace.

Certamente tutto è migliorabile e i gestori delle discoteche italiane sono favorevoli ad ogni intervento che vada a beneficio della sicurezza nei locali da ballo ma che non li discrimini in favore di altre tipologie di attività.

Rimaniamo comunque a disposizione del Presidente Scaramelli per ogni confronto o approfondimento  che ritenesse opportuno.

Il Presidente

Dott. Luciano Zanchi

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RAVE PARTY DI LIVORNO – L’ENNESIMA VITTIMA DI COMPORTAMENTI A RISCHIO

Nella mia veste di Presidente dell’Associazione Nazionale di Categoria ASSOINTRATTENIMENTO, che raggruppa gli imprenditori del pubblico spettacolo aderente a Confindustria, esprimo le più sentite condoglianze e la nostra più completa vicinanza alla famiglia della ragazza che ha perso la vita dopo aver partecipato ad un rave party illegale organizzato nella città di Livorno.

Il nostro ordinamento giuridico si contraddistingue per la presenza di migliaia e migliaia di norme, tuttavia questa circostanza non esclude che spesso, in alcuni campi, la normativa vigente presenti ancora delle gravi lacune e delle oggettive carenze. 

Questo, purtroppo, è il caso della disciplina in materia di pubblico spettacolo ed in questo caso gli avvenimenti hanno presentato un duro conto!

Come è noto, fonte primaria del nostro settore è il testo unico in materia di pubblica sicurezza (noto più frequentemente con l’acronimo T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto n. 773 nell’ormai lontano 1931. 

In buona sostanza, il citato testo unico stabilisce che per esercitare una qualsiasi attività di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico è necessario preventivamente munirsi dell’autorizzazione del questore (art. 68 T.UL.P.S.). Se poi l’attività di pubblico spettacolo ha carattere preponderante e sia svolta imprenditorialmente (ossia a scopo di lucro) l’autorizzazione amministrativa (licenza) comporta necessariamente la verifica dell’agibilità dei locali di cui all’art. 80 T.U.L.P.S.. 

In assenza di autorizzazioni, l’art. 666 del c.p. stabilisce che per i trasgressori sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 ad euro 1.549,00. Mentre nell’ipotesi in cui la licenza è stata negata, sospesa o revocata, tali sanzioni divengono da euro 413,00 ad euro 2.478,00. 

Inoltre deve essere sempre disposta la cessazione dell’attività in caso di assenza di titolo autorizzatorio e, se l’attività di pubblico spettacolo è svolta in locali autorizzati per lo svolgimento di un’altra attività imprenditoriale, deve sempre essere disposta l’immediata cessazione dell’attività abusiva. 

Appare chiaro che sia indispensabile una seria e profonda riflessione sull’attuale realtà dell’intrattenimento e del pubblico spettacolo nel nostro paese. Nonostante il dolore che determinati eventi creano nelle nostre comunità, non è possibile dimenticare che solo nelle discoteche, aziende private gestite da imprenditori corretti e responsabili che esercitano nel pieno rispetto della legge la propria attività avendo a mente non solo il divertimento e la socializzazione dei nostri ragazzi ma anche e soprattutto la loro sicurezza è possibile divertirsi in sicurezza. Ogni altra tipologia di organizzazione illegale di spettacoli comporta rischi incalcolabili.

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PREVENZIONE INCENDI – ASSOINTRATTENIMENTO CHIEDE AUMENTO DEI COEFFICENTI DI AFFOLLAMENTO

Il giorno 1 ottobre 2019 si è tenuta presso  l’Istituto Superiore Antincendi di Roma la riunione del Gruppo di Lavoro  incaricato dell’elaborazione della nuova Regola Tecnica Verticale di Prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e spettacolo.

In questa sede Assointrattenimento, come sempre presente ed attenta alle dinamiche del settore,  ha rappresentato le esigenze e gli interessi della categoria, in particolar modo con riferimento ai coefficienti di affollamento che si ritiene siano lontani dalla reale capacità dei nostri locali nonché di molto inferiori a quelli degli altri stati Europei.

Sono in corso approfondimenti di cui vi faremo avere notizia al più presto.

Buon lavoro.

Il Presidente

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Diritto d’autore, il Tar respinge il ricorso Siae contro l’Antitrust

Articolo pubblicato su Il Sole24Ore il 26 settembre 2019. Autore: Francesco Prisco

Stop in primo grado all’impugnativa della Società autori ed editori riguardante la multa simbolica da mille euro comminata un anno fa dall’Agcm

Siae perde il ricorso contro l’Antitrust: c’è abuso di posizione dominante

Da un anno a questa parte molte cose sono cambiate sul versante del diritto d’autore: in Europa, con il varo della Direttiva Copyright, come in Italia, con la pace tra Siae e Soundreef. Tuttavia restano validi i rilievi che il 25 settembre 2018 l’Antitrust effettuò nei confronti della Società italiana autori ed editori: nella sua condotta c’è abuso di posizione dominante. Almeno secondo il Tar del Lazio che, con la sentenza pubblicata il 16 settembre 2019, respinge il ricorso di Siae contro l’Antitrust.

La sanzione di mille euro

«Il provvedimento impugnato», scrivono i giudici amministrativi, «sia pure sullo sfondo di una normativa complessa e di pronunce giurisprudenziali in successione», è «coerentemente impostato e motivato». La misura dell’Antitrust comminava a Siae una multa simbolica di mille euro, proprio valutando il quadro di contesto generale soggetto a evoluzione. «Con provvedimento del 25 settembre 2018 – recitava la nota dell’Antitrust – l’Autorità ha accertato che la Siae, almeno dal primo gennaio 2012, ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo Tfue».

Le ragioni dell’Antitrust

L’Authority, in particolare, riscontrava «una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d’autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall’articolo 180 della Legge sul diritto d’autore, nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita dall’articolo 180, comma 4 della Legge sul diritto d’autore». Secondo l’Autorità «le condotte contestate nel provvedimento costituiscono una complessa strategia escludente che ha determinato, attraverso la pervicace affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell’autore e la preclusione all’offerta dei servizi di gestione dei diritti d’autore da parte dei concorrenti.

I rilievi mossi a Siae

Secondo la nota dell’Agcm di un anno fa, «le condotte attraverso le quali Siae ha attuato la propria strategia escludente riguardano: a) l’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale esclusiva vigente fino al 15 ottobre 2017 anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d’autore di gestire i propri diritti al momento dell’attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato; b) l’imposizione di vincoli volti ad assicurare alla Siae la gestione dei diritti d’autore dei titolari non iscritti alla Siae, anche persino là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati; c) l’imposizione di ostacoli nella stipulazione da parte degli utilizzatori – in particolare, emittenti Tv nazionali e organizzatori di concerti live – di altri contratti di licenza d’uso delle opere con i concorrenti della Siae; d) l’esclusione dei concorrenti dai mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri».

Il piano di ottemperanza

Quindi l’Antitrust ordinava a Siae di «porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza accertati e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi», oltre a multarla per mille euro. Probabile che, a questo punto, la Società autori ed editori si rivolga al Consiglio di Stato. Un altro tema, per Siae, sarà mettere in piedi un piano di ottemperanza per le misure prescritte dall’Agcm.

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ACCORDO S.I.A.E. – SOUNDREEF – L.E.A. PUBBLICA ESECUZIONE

In data 10 aprile 2019 S.I.A.E., SOUNDRREF e LEA hanno raggiunto un accordo al fine di definire le controversie in essere e a prevenirne l’insorgere di ulteriori nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore.

A seguito della liberalizzazione avvenuta con D.Lgs 15 marzo 2017, n. 35 pubblicato in G.U., n. 72 del 27 marzo 2017 allo stato, in Italia, il repertorio musicale è intermediato oltre che da S.I.A.E. anche da altro Organismo di Gestione Collettiva LEA, ciascuno dei due legittimato (Enti senza scopo di lucro a base associativa) a rilasciare licenza del proprio repertorio amministrato.

In particolare tale accordo mira ad agevolare il perfezionamento dei contratti di licenza e il pagamento dei diritti d’autore per la utilizzazione di repertori misti, ovvero quello composto da opere i cui diritti sono rappresentati da più intermediari, come appunto SIAE e LEA.

Dallo scorso 1 luglio 2019 sono in essere due fattispecie:

1)    ESECUZIONI MUSICALI PER CUI NON CAMBIA NULLA – pubblica esecuzione con ballo con strumento meccanico – DJ –  anche con repertorio misto SIAE e SOUNDREEF – rimangono valide le procedure fino ad ora espletate con SIAE dal momento che la stessa in virtù del citato accordo potrà rilasciare i permessi e incassare i diritti anche per conto e nell’interesse di Soundreef. 

Per tale fattispecie l’utilizzatore (organizzatore, esercente) potrà continuare a fare esclusivo riferimento alla S.I.A.E. quanto alle procedure in essere di rilascio di autorizzazioni e di rendicontazione (programmi musicali, pagamento dei diritti ecc.

N.B. per completezza d’informazione si fa presente che in tutti i casi in cui siano eseguite composizioni appartenenti al repertorio musicale di una sola delle OGC (S.I.A.E. o L.E.A.) gli organizzatori o esercenti dovranno richiedere unicamente ed esclusivamente la licenza della OGC di cui utilizzeranno il repertorio musicale.

2)    TRATTENIMENTI MUSICALI CON MUSICA DAL VIVO

° se il repertorio musicale è interamente tutelato da S.I.A.E. non cambia nulla procedendo come avvenuto fino ad ora e rapportandosi unicamente con S.I.A.E.;

° se il repertorio è interamente tutelato da LEA/SOUNDREEF è possibile richiedere la relativa licenza a questa;

° se il repertorio è misto S.I.A.E. e LEA occorre operare come segue:

a)    Almeno tre giorni lavorativi prima dell’evento richiedere il permesso per l’utilizzazione del repertorio misto a LEA

b)   Almeno due giorni lavorativi prima dell’evento comunicare ed esibire alla S.I.A.E. la licenza ottenuta da LEA

c)    Almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell’importo dovuto l’utilizzatore dovrà riconsegnare il programma musicale (borderò) con tutte le opere eseguite nel corso dell’intero evento.

ATTENZIONE Al fine di ogni cautela si consiglia di far compilare al Direttore dell’esecuzione (colui che è responsabile dell’esecuzione e compila materialmente il borderò – solitamente l’artista o un rappresentante del gruppo musicale) una dichiarazione sul repertorio utilizzato, al momento dell’ingaggio o comunque entro i termini previsti dalle procedure. Tale dichiarazione oltre che per la corretta richiesta delle licenze servirà anche a manlevare le responsabilità relative all’esecuzione di un repertorio diversamente tutelato.

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VENDITA DI ALCOLICI, RIPRISTINATA LA DENUNCIA FISCALE ALLE DOGANE

Il decreto “Crescita” n. 34/2019, con l’art. 13-bis , inserito in sede di conversione in legge, reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia della Dogane per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, ricostituendo così la disciplina ante legge n. 124/2017 (Legge sulla Concorrenza), che ne aveva disposto l’eliminazione.

Esaminiamo quindi le novità intervenute in merito a tale adempimento e i soggetti che ne sono interessati.

Premessa:

L’art. 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise) dispone che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, competente per territorio. La denuncia in questione, riguarda anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

Tale adempimento era stato invece eliminato dalla legge sulla Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con riferimento alla vendita di alcolici negli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

Con l’art. 13-bis, il decreto “Crescita” è ora intervenuto ripristinando l’obbligo anche per tali ambiti di attività.

 LE NOVITÀ DEL DECRETO “CRESCITA”

Il D.L. n. 34/2019 , post conversione in legge, modifica l’art. 29 del TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), il quale, come visto sopra, obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa all’obbligo di denuncia al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane.  

In fatto, con le modifiche in esame si reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e per i rifugi alpini.

Viene dunque ristabilito l’assetto normativo in essere prima della legge sulla Concorrenza.

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Convocazione Assemblea Nazionale Assointrattenimento

I Signori Soci sono convocati in assemblea in prima convocazione domenica 22 settembre 2019 alle ore 23,30 presso Best Western Cremona Palace Hotel, via Castelleone, 62 – Castelverde (CR); e in seconda convocazione MARTEDI’ 24 settembre 2019, alle ore 15,00 presso Best Western Cremona Palace Hotel, via Castelleone, 62 – Castelverde (CR). 

Si discuterà del seguente ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Presidente

2.     Approvazione Bilancio consuntivo 2018

3.     Approvazione Bilancio preventivo 2019

4.     Nuova Intesa Programmatica con Ministro degli Interni On. Matteo Salvini

5.     Varie ed eventuali

In attesa di incontrarti personalmente MARTEDÌ 24 settembre, mi è gradita l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Luciano Zanchi