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ANTITRUST BOCCIA IL GOVERNO SUL TEMA EQUO COMPENSO

Da notizie assunte da alcune testate giornalistiche l’Antitrust ha bocciato il Governo sul tema dell’equo compenso previsto nel decreto fiscale in quanto la reintroduzione di un sistema di minimi tariffari non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale e sarebbe in contrasto con il processo di liberalizzazione in quanto rischierebbe di mantenere di fatto il monopolio esistente, contrastando la piena apertura alla concorrenza.

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COMUNICATO PER GLI ASSOCIATI

Lo scorso 26 settembre 2017 ASSO INTRATTENIMENTO, unitamente ad altre Associazioni facenti parte del comparto FEDERTURISMO di CONFINDUSTRIA, ha partecipato ad un incontro promosso dal direttore generale della S.I.A.E. in merito al processo di attuazione del recepimento della direttiva 214/26/UE (direttiva Barnier ) mediante il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, durante il quale è stata anticipata la disdetta di tutti gli accordi in essere.

Tale evento, data la complessità della materia ed il brevissimo tempo di preavviso dato alle associazioni di categoria, è stato immediatamente contestato dal presidente Luciano Zanchi, il quale, comunque dichiarando la piena disponibilità della categoria rappresentata ad un costruttivo dialogo, ha anche ipotizzato ogni possibile resistenza nelle opportune sedi per la migliore tutela degli iscritti.

Con successiva lettera prot. 698/217 lo stesso direttore generale S.I.A.E. Gaetano Blandini, a seguito e riferimento a quanto rappresentato nel corso del predetto incontro, ha comunicato che il vigente accordo SIAE/ASSOINTRATTENIMENTO del 6 agosto 2004 riguardante i criteri di determinazione del diritto d’autore per i trattenimenti danzanti, anche in conformità degli indirizzi espressi dal Consiglio di Gestione di S.I.A.E., “continuerà a produrre effetti, considerata la circostanza che ASSO INTRATTENIMENTO ha sottoscritto un adeguato accordo di garanzia collettiva in favore dei propri aderenti”.

Buon lavoro.

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LEGGE CONCORRENZA (L. 124 del 4 agosto 2017)

Dal 29 agosto 2017 è in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (più semplicemente “legge concorrenza” L. 124 del 4 agosto 2017).

In molti casi l’efficacia delle norme introdotte dalla legge è subordinata all’approvazione dei decreti attuativi e regolamenti da parte di vari organi, per i quali è previsto un ulteriore termine di 90 giorni.

Sul versante del diritto d’autore, ci sono novità nella disciplina dei diritti connessi. Se prima il loro esercizio spettava al produttore fonografico e, sempre a questi, il compenso da ripartire con gli artisti (IMAIE) e gli editori, ora “ il compenso per ogni fonogramma utilizzato è riconosciuto distintamente al produttore e ad ogni artista interprete o esecutore.

L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono l’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.

In sostanza il rapporto tra artista e collecting ora può essere diretto e fare a meno della figura del produttore.

La legge sulla concorrenza aggiunge poi anche una postilla importante: il compenso per diritti connessi al diritto d’autore non è rinunciabile né cedibile.

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RECALL CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

Ricordo a tutti i soci di Asso Intrattenimento, come già comunicato per posta, che in data Martedì 29 agosto 2017 alle ore 15, si terrà l’Assemblea Nazionale dell’Associazione presso Cremona Palace Hotel, Via Castelleone 62, 26022 Castelverde Cremona. In attesa di incontrarci in questa importante occasione auguro buon lavoro.

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Asso Intrattenimento firma convenzione con Linea Più S.p.A. – Intensi sconti sulle forniture di Energia e gas naturale per tutti gli associati

Cari Colleghi, la nostra Associazione, sempre attenta all’economia delle aziende associate,  ha sottoscritto un accordo con uno dei principali fornitori privati di energia che prevede forti riduzioni di prezzo.

Il testo della convenzione è on line sul nostro sito nella sezione “Convenzioni”.

Chi volesse fruire degli sconti ottenuti contatti la nostra segreteria al n. 0372 800247.

Buon lavoro.

Il Presidente

Luciano Zanchi

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CIRCOLI PRIVATI – L’INERZIA DELLE ISTITUZIONI

Ormai, come si evince chiaramente anche dagli articoli di cronaca apparsi in questi giorni sulle principali testate giornalistiche – a commento del folle gesto verificatosi a Brescia la mattina del primo aprile e in cui ha perso la vita un giovane di 21 anni – i circoli privati sono a tutti gli effetti divenuti sinonimo di discoteca.

Ciò rappresenta un pessimo errore e un sintomo gravissimo di come, anche nella società civile, le regole del diritto non abbiano più alcuna forza pregnante ma rappresentino una formula vuota del tutto superata.

Per chi come AssoIntrattenimento si trova, da anni, in prima linea a combattere l’abusivismo (migliaia sono le nostre denunce inviate alle competenti autorità su tutto il territorio nazionale) questo ulteriore evento drammatico potrebbe essere inteso come l’ennesima sconfitta di un duro lavoro che, senza forzate pubblicità e protagonismi, si svolge in un silente impegno quotidiano.

Astenendosi da qualsiasi intento strumentale e demagogico in ordine alla tragica morte di un giovane ragazzo, è nostra volontà, ancora una volta, ribadire come i circoli privati siano, nei fatti e con la complicità delle istituzioni preposte al controllo del territorio,  luoghi che sfuggono a tutte le regole previste dall’ordinamento in materia di trattenimenti e pubblico spettacolo. 

In tutta Italia, sono migliaia le attività svolte da c.d. circoli privati che, sotto la maschera della cultura e dell’associazionismo, più o meno riconosciuto, svolgono vere e proprie attività commerciali creando delle voragini di illegalità nel mondo dei locali notturni e producendo una concorrenza sleale ai veri imprenditori che noi rappresentiamo e che gestiscono le vere discoteche (ossia il luogo in Italia forse più controllato e regolato dalle autorità a fronte di un miriade di prescrizioni e norme giuridiche).

Riteniamo che, forse, sia giunto finalmente il momento in cui le amministrazioni locali e le autorità  nazionali inizino ad ascoltare la nostra voce  cambiando la politica del dire in quella del fare. 

Il Presidente

Luciano Zanchi

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VOUCHER – STRUMENTI LEGALMENTE UTILIZZABILI DALLE AZIENDE, IN SOSTITUZIONE

Voucher –  Strumenti legalmente  utilizzabili dalle Aziende, in sostituzione.

A cura dell’ avv. Nicola Soliani

Come già precisato nel Comunicato emanato dal Presidente  Zanchi, il Decreto Legge 25 del 17 Marzo scorso ha abrogato integralmente l’istituto del lavoro accessorio, ovvero i rapporti lavorativi saltuari retribuiti attraverso i voucher.

Le successive circolari ministeriali hanno chiarito come sia stato previsto un periodo transitorio con termine il 31 Dicembre 2017, durante il quale sarà permesso l’utilizzo dei voucher acquistati prima del 17 Marzo seguendo le stesse modalità e tempistiche di attivazione previste prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legge.

Tutti i datori di lavoro, ed in particolar modo quelli operanti nel nostro settore, si sono posti la medesima domanda: come poter  regolarizzare d’ora in avanti i lavoratori prima retribuiti tramite voucher?

Alla data in cui sto scrivendo non esiste nel nostro ordinamento legislativo uno strumento equiparabile al lavoro accessorio, ovvero che permetta alle azienda di utilizzare lavoratori senza doverli preventivamente assumere, stipulare con loro un regolare contratto di lavoro e predisporre mensilmente il cedolino paga relativo al lavoro svolto, con i connessi oneri contributi.

Le soluzioni contrattuali oggi applicabili prevedono tutte le formalità e gli adempimenti connessi ad un normale rapporto di lavoro subordinato.

Prima il Job Acts e oggi il succitato Decreto Legge 25 hanno estremamente ridotto le tipologie contrattuali tra cui un’azienda può scegliere al momento di instaurare un nuovo rapporto lavorativo. 

Focalizzando la nostra attenzione solo su soluzioni attuabili e confacenti alle peculiarità del settore delle discoteche e dei locali notturni, mi sento di consigliare ai nostri associati di stipulare con i lavoratori prima retribuiti a voucher dei contratti di lavoro intermittente (cd. “a chiamata”) o alternativamente dei contratti di lavoro con part-time verticale a tempo determinato.

Tali soluzioni appaiono come quelle meno vincolanti e meno onerose per le aziende del settore, le quali così facendo,  pur dovendo supportare costi superiori a quelli prima sostenuti con i voucher, potrebbero comunque soddisfare le proprie esigenze organizzative e lavorative.

In ogni caso il dato certo dell’intera questione è che l’abrogazione del lavoro accessorio ha eliminato lo strumento più utile alle nostre aziende per la regolarizzazione di quei numerosi rapporti lavorativi caratterizzati da saltuarietà e occasionalità, che da sempre caratterizzano il nostro settore.

Mi unisco al pensiero del Presidente auspicando che il Governo predisponga, nel minor tempo possibile, delle valide alternative che possano concretamente aiutare gli imprenditori nella già difficile gestione e organizzazione delle proprie aziende.

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ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LAVORO ACCESSORIO -VOUCHER

Come noto, nonostante le incessanti pressioni e i notevoli sforzi fatti da Assointrattenimento e da tutto il sistema Confindustria per fare ben comprendere al Governo i notevoli danni che le nostre aziende avrebbero subito in conseguenza dell’eliminazione dei Buoni Lavoro, il 17 marzo abbiamo per l’ennesima volta assistito ad una pesante ingiustizia. 

Nel frattempo, ci siamo attivati per formulare al governo delle proposte volte ad ottenere nuovi strumenti per l’assunzione dei dipendenti che utilizziamo in maniera saltuaria, e di questo, vi renderemo conto nel più breve tempo possibile. 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento che ci sono pervenute dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 sull’abrogazione delle disposizioni sul  lavoro accessorio (abrogazione articoli 48,49 e 51 del D.lgs. n. 81/2015), Vi segnaliamo la nota del Ministero del Lavoro, uscita il 21 marzo, dove si precisa che nel periodo transitorio l’utilizzo dei buoni lavoro deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 25 del 2017 infatti prevede che “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati fino al 31 dicembre 2017”. 

Ricordiamo che il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 17 marzo 2017.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 0372 800247.

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COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI AD ASSO INTRATTENIMENTO SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO – ASSO INTRATTENIMENTO/S.C.F

COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI AD ASSO INTRATTENIMENTO

SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO – ASSO INTRATTENIMENTO/S.C.F

In data 12 dicembre 2016, dopo un’intensa trattativa con S.C.F. (Società Consortile Fonografici) resasi necessaria dalla imminente scadenza naturale (31.12.2016) del precedente Accordo, la nostra associazione ha sottoscritto una nuova Convenzione/Accordo che, a far tempo dal 1 gennaio 2017 fino al termine dell’anno 2020, disciplinerà le modalità e l’entità del compenso dovuto da parte degli Esercenti Associati Assointrattenimento ad S.C.F. per la comunicazione al pubblico di fonogrammi di proprietà di produttori fonografici aderenti a quest’ultima in occasione degli intrattenimenti organizzati in discoteche, in sale da ballo e nei locali di intrattenimento.

Com’è noto, il ruolo di S.C.F. ed i rapporti con tale consorzio è questione complessa le cui sottese dinamiche sono importantissime per gli interessi economici dei nostri associati e non vi nego che, nonostante le sempre presenti contrapposizioni e la spinosità della relativa materia, io e il mio staff siamo riusciti a svolgere un egregio lavoro, tenuto conto che questa nuova trattativa si è svolta anche alla presenza dell’altra associazione di categoria e dunque il contemperamento degli eterogenei interessi portati dai diversi soggetti intervenuti ha richiesto un intervento di sottile diplomazia onde scongiurare che la nostra associazione fosse relegata ad un ruolo secondario ed implementare al meglio le nostre legittime istanze.

In estrema sintesi, la nuova convenzione è ancora caratterizzata dalla determinazione in via forfettaria del compenso dovuto per il diritto connesso e, pur mantenendo lo stesso impianto strutturale, sono stati introdotti alcuni elementi di novità che di seguito si riassumono:

  1. Sono variate le fasce di capienza ora maggiormente aderenti alla realtà e così stabilite: 

1 – 200 201 – 500 501 – 750 751 – 1000 1001 – 1500 Oltre

  1. Ferma restando la facoltà per gli iscritti ad ASSO INTRATTENIMENTO di provvedere al pagamento dei compensi per ogni singolo intrattenimento con l’immutato sconto del 30%, gli stessi hanno ora l’ulteriore possibilità, con conseguente notevole abbattimento di costi, di provvedere in via anticipata al pagamento dei compensi per un dato numero di eventi mediante l’acquisto di abbonamenti prepagati rispettivamente da: 

5 (cinque) intrattenimenti con un ulteriore sconto del 30%;

15 (quindici) intrattenimenti con un ulteriore sconto del 30%;

30 (trenta) intrattenimenti con un ulteriore sconto del 35%;

50 (intrattenimenti) con un ulteriore sconto del 40%;

100 (intrattenimenti) con un ulteriore sconto del 45%;

150 (intrattenimenti) con un ulteriore sconto del 50%;

Tale suppletivo sconto sarà applicato in ragione del carattere anticipatorio dell’abbonamento.

Per quanto riguarda le MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI COMPENSI, per effetto degli accordi in essere tra SCF e SIAE e fino ad eventuale mancato rinnovo dei medesimi, quest’ultima provvederà a riscuotere i compensi previsti nell’allegato alla Convenzione con apposita modulistica predisposta, rilasciando le relative quietanze secondo le scadenze in uso per il pagamento dei diritti d’autore dovuti.

Gli iscritti associati potranno provvedere all’acquisto degli abbonamenti presso gli uffici territoriali della S.I.A.E. competenti entro cinque giorni dall’inizio del mese successivo alla dichiarazione resa all’Ente dall’esercente di voler acquistare uno o più pacchetti in abbonamenti secondo il numero ritenuto più consono alle proprie esigenze . Gli uffici S.I.A.E. provvederanno a scalare gli intrattenimenti effettuati fino all’esaurimento del “carnet”.

Ricordiamo che gli abbonamenti si riferiscono esclusivamente al Locale individuato al momento della sottoscrizione ed hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno della sottoscrizione. Scaduto tale termine l’abbonamento perderà la sua validità ed efficacia indipendentemente dal numero di intrattenimenti effettivamente organizzati dall’Esercente Associato.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni trasfuse nell’Accordo del 12 novembre 2013.

TABELLA TARIFFARIA SCONTATA DEL 30% SENZA I.V.A.

CAPIENA DEL LOCALE TARIFFA ASSOCIATI ASSO INTRATTEMENTO

1 – 200 € 14,70

201 – 500 € 23,10

501 – 750 € 28,70

751 – 1000 € 35,00

1001 – 1500 € 40,60

OLTRE € 46,20

A QUESTE TARIFFE GIA’ SCONTATE, SE SI ACQUISTANO PIU’ TRATTENIMENTI, SARA’ APPLICATA UN ULTERIORE RIDUZIONE PERCENTUALE PROPORZIONALE AL NUMERO DI TRATTENIMENTI ACQUISTATI (si veda tabella precedente per acquisto abbonamenti prepagati)

Buon lavoro.

Il Presidente

Luciano Zanchi