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CIRCOLI PRIVATI – L’INERZIA DELLE ISTITUZIONI

Ormai, come si evince chiaramente anche dagli articoli di cronaca apparsi in questi giorni sulle principali testate giornalistiche – a commento del folle gesto verificatosi a Brescia la mattina del primo aprile e in cui ha perso la vita un giovane di 21 anni – i circoli privati sono a tutti gli effetti divenuti sinonimo di discoteca.

Ciò rappresenta un pessimo errore e un sintomo gravissimo di come, anche nella società civile, le regole del diritto non abbiano più alcuna forza pregnante ma rappresentino una formula vuota del tutto superata.

Per chi come AssoIntrattenimento si trova, da anni, in prima linea a combattere l’abusivismo (migliaia sono le nostre denunce inviate alle competenti autorità su tutto il territorio nazionale) questo ulteriore evento drammatico potrebbe essere inteso come l’ennesima sconfitta di un duro lavoro che, senza forzate pubblicità e protagonismi, si svolge in un silente impegno quotidiano.

Astenendosi da qualsiasi intento strumentale e demagogico in ordine alla tragica morte di un giovane ragazzo, è nostra volontà, ancora una volta, ribadire come i circoli privati siano, nei fatti e con la complicità delle istituzioni preposte al controllo del territorio,  luoghi che sfuggono a tutte le regole previste dall’ordinamento in materia di trattenimenti e pubblico spettacolo. 

In tutta Italia, sono migliaia le attività svolte da c.d. circoli privati che, sotto la maschera della cultura e dell’associazionismo, più o meno riconosciuto, svolgono vere e proprie attività commerciali creando delle voragini di illegalità nel mondo dei locali notturni e producendo una concorrenza sleale ai veri imprenditori che noi rappresentiamo e che gestiscono le vere discoteche (ossia il luogo in Italia forse più controllato e regolato dalle autorità a fronte di un miriade di prescrizioni e norme giuridiche).

Riteniamo che, forse, sia giunto finalmente il momento in cui le amministrazioni locali e le autorità  nazionali inizino ad ascoltare la nostra voce  cambiando la politica del dire in quella del fare. 

Il Presidente

Luciano Zanchi

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VOUCHER – STRUMENTI LEGALMENTE UTILIZZABILI DALLE AZIENDE, IN SOSTITUZIONE

Voucher –  Strumenti legalmente  utilizzabili dalle Aziende, in sostituzione.

A cura dell’ avv. Nicola Soliani

Come già precisato nel Comunicato emanato dal Presidente  Zanchi, il Decreto Legge 25 del 17 Marzo scorso ha abrogato integralmente l’istituto del lavoro accessorio, ovvero i rapporti lavorativi saltuari retribuiti attraverso i voucher.

Le successive circolari ministeriali hanno chiarito come sia stato previsto un periodo transitorio con termine il 31 Dicembre 2017, durante il quale sarà permesso l’utilizzo dei voucher acquistati prima del 17 Marzo seguendo le stesse modalità e tempistiche di attivazione previste prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legge.

Tutti i datori di lavoro, ed in particolar modo quelli operanti nel nostro settore, si sono posti la medesima domanda: come poter  regolarizzare d’ora in avanti i lavoratori prima retribuiti tramite voucher?

Alla data in cui sto scrivendo non esiste nel nostro ordinamento legislativo uno strumento equiparabile al lavoro accessorio, ovvero che permetta alle azienda di utilizzare lavoratori senza doverli preventivamente assumere, stipulare con loro un regolare contratto di lavoro e predisporre mensilmente il cedolino paga relativo al lavoro svolto, con i connessi oneri contributi.

Le soluzioni contrattuali oggi applicabili prevedono tutte le formalità e gli adempimenti connessi ad un normale rapporto di lavoro subordinato.

Prima il Job Acts e oggi il succitato Decreto Legge 25 hanno estremamente ridotto le tipologie contrattuali tra cui un’azienda può scegliere al momento di instaurare un nuovo rapporto lavorativo. 

Focalizzando la nostra attenzione solo su soluzioni attuabili e confacenti alle peculiarità del settore delle discoteche e dei locali notturni, mi sento di consigliare ai nostri associati di stipulare con i lavoratori prima retribuiti a voucher dei contratti di lavoro intermittente (cd. “a chiamata”) o alternativamente dei contratti di lavoro con part-time verticale a tempo determinato.

Tali soluzioni appaiono come quelle meno vincolanti e meno onerose per le aziende del settore, le quali così facendo,  pur dovendo supportare costi superiori a quelli prima sostenuti con i voucher, potrebbero comunque soddisfare le proprie esigenze organizzative e lavorative.

In ogni caso il dato certo dell’intera questione è che l’abrogazione del lavoro accessorio ha eliminato lo strumento più utile alle nostre aziende per la regolarizzazione di quei numerosi rapporti lavorativi caratterizzati da saltuarietà e occasionalità, che da sempre caratterizzano il nostro settore.

Mi unisco al pensiero del Presidente auspicando che il Governo predisponga, nel minor tempo possibile, delle valide alternative che possano concretamente aiutare gli imprenditori nella già difficile gestione e organizzazione delle proprie aziende.

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ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LAVORO ACCESSORIO -VOUCHER

Come noto, nonostante le incessanti pressioni e i notevoli sforzi fatti da Assointrattenimento e da tutto il sistema Confindustria per fare ben comprendere al Governo i notevoli danni che le nostre aziende avrebbero subito in conseguenza dell’eliminazione dei Buoni Lavoro, il 17 marzo abbiamo per l’ennesima volta assistito ad una pesante ingiustizia. 

Nel frattempo, ci siamo attivati per formulare al governo delle proposte volte ad ottenere nuovi strumenti per l’assunzione dei dipendenti che utilizziamo in maniera saltuaria, e di questo, vi renderemo conto nel più breve tempo possibile. 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento che ci sono pervenute dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 sull’abrogazione delle disposizioni sul  lavoro accessorio (abrogazione articoli 48,49 e 51 del D.lgs. n. 81/2015), Vi segnaliamo la nota del Ministero del Lavoro, uscita il 21 marzo, dove si precisa che nel periodo transitorio l’utilizzo dei buoni lavoro deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 25 del 2017 infatti prevede che “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati fino al 31 dicembre 2017”. 

Ricordiamo che il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 17 marzo 2017.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 0372 800247.

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COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI AD ASSO INTRATTENIMENTO SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO – ASSO INTRATTENIMENTO/S.C.F

COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI AD ASSO INTRATTENIMENTO

SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO – ASSO INTRATTENIMENTO/S.C.F

In data 12 dicembre 2016, dopo un’intensa trattativa con S.C.F. (Società Consortile Fonografici) resasi necessaria dalla imminente scadenza naturale (31.12.2016) del precedente Accordo, la nostra associazione ha sottoscritto una nuova Convenzione/Accordo che, a far tempo dal 1 gennaio 2017 fino al termine dell’anno 2020, disciplinerà le modalità e l’entità del compenso dovuto da parte degli Esercenti Associati Assointrattenimento ad S.C.F. per la comunicazione al pubblico di fonogrammi di proprietà di produttori fonografici aderenti a quest’ultima in occasione degli intrattenimenti organizzati in discoteche, in sale da ballo e nei locali di intrattenimento.

Com’è noto, il ruolo di S.C.F. ed i rapporti con tale consorzio è questione complessa le cui sottese dinamiche sono importantissime per gli interessi economici dei nostri associati e non vi nego che, nonostante le sempre presenti contrapposizioni e la spinosità della relativa materia, io e il mio staff siamo riusciti a svolgere un egregio lavoro, tenuto conto che questa nuova trattativa si è svolta anche alla presenza dell’altra associazione di categoria e dunque il contemperamento degli eterogenei interessi portati dai diversi soggetti intervenuti ha richiesto un intervento di sottile diplomazia onde scongiurare che la nostra associazione fosse relegata ad un ruolo secondario ed implementare al meglio le nostre legittime istanze.

In estrema sintesi, la nuova convenzione è ancora caratterizzata dalla determinazione in via forfettaria del compenso dovuto per il diritto connesso e, pur mantenendo lo stesso impianto strutturale, sono stati introdotti alcuni elementi di novità che di seguito si riassumono:

  1. Sono variate le fasce di capienza ora maggiormente aderenti alla realtà e così stabilite: 

1 – 200 201 – 500 501 – 750 751 – 1000 1001 – 1500 Oltre

  1. Ferma restando la facoltà per gli iscritti ad ASSO INTRATTENIMENTO di provvedere al pagamento dei compensi per ogni singolo intrattenimento con l’immutato sconto del 30%, gli stessi hanno ora l’ulteriore possibilità, con conseguente notevole abbattimento di costi, di provvedere in via anticipata al pagamento dei compensi per un dato numero di eventi mediante l’acquisto di abbonamenti prepagati rispettivamente da: 

5 (cinque) intrattenimenti con un ulteriore sconto del 30%;

15 (quindici) intrattenimenti con un ulteriore sconto del 30%;

30 (trenta) intrattenimenti con un ulteriore sconto del 35%;

50 (intrattenimenti) con un ulteriore sconto del 40%;

100 (intrattenimenti) con un ulteriore sconto del 45%;

150 (intrattenimenti) con un ulteriore sconto del 50%;

Tale suppletivo sconto sarà applicato in ragione del carattere anticipatorio dell’abbonamento.

Per quanto riguarda le MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI COMPENSI, per effetto degli accordi in essere tra SCF e SIAE e fino ad eventuale mancato rinnovo dei medesimi, quest’ultima provvederà a riscuotere i compensi previsti nell’allegato alla Convenzione con apposita modulistica predisposta, rilasciando le relative quietanze secondo le scadenze in uso per il pagamento dei diritti d’autore dovuti.

Gli iscritti associati potranno provvedere all’acquisto degli abbonamenti presso gli uffici territoriali della S.I.A.E. competenti entro cinque giorni dall’inizio del mese successivo alla dichiarazione resa all’Ente dall’esercente di voler acquistare uno o più pacchetti in abbonamenti secondo il numero ritenuto più consono alle proprie esigenze . Gli uffici S.I.A.E. provvederanno a scalare gli intrattenimenti effettuati fino all’esaurimento del “carnet”.

Ricordiamo che gli abbonamenti si riferiscono esclusivamente al Locale individuato al momento della sottoscrizione ed hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno della sottoscrizione. Scaduto tale termine l’abbonamento perderà la sua validità ed efficacia indipendentemente dal numero di intrattenimenti effettivamente organizzati dall’Esercente Associato.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni trasfuse nell’Accordo del 12 novembre 2013.

TABELLA TARIFFARIA SCONTATA DEL 30% SENZA I.V.A.

CAPIENA DEL LOCALE TARIFFA ASSOCIATI ASSO INTRATTEMENTO

1 – 200 € 14,70

201 – 500 € 23,10

501 – 750 € 28,70

751 – 1000 € 35,00

1001 – 1500 € 40,60

OLTRE € 46,20

A QUESTE TARIFFE GIA’ SCONTATE, SE SI ACQUISTANO PIU’ TRATTENIMENTI, SARA’ APPLICATA UN ULTERIORE RIDUZIONE PERCENTUALE PROPORZIONALE AL NUMERO DI TRATTENIMENTI ACQUISTATI (si veda tabella precedente per acquisto abbonamenti prepagati)

Buon lavoro.

Il Presidente

Luciano Zanchi

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ASSEMBLEA NAZIONALE ASSOINTRATTENIMENTO

CONVOCATA IN DATA 11 OTTOBRE 2016  ASSEMBLEA NAZIONALE ASSOINTRATTENIMENTO

I Signori Soci sono convocati  in assemblea in prima convocazione martedì 11 ottobre  2016 alle ore 5,30 presso Best Western Cremona Palace, via Castelleone, 62 – Castelverde (CR); e in seconda convocazione MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2016 ORE 15,00 presso:

BEST WESTERN Cremona Palace Hotel
Via Castelleone, 62
26022 Castelverde (CR)

Per la discussione del seguente ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Presidente

2.     Approvazione Bilancio consuntivo 2015

3.     Approvazione Bilancio preventivo 2016

4.     Votazioni rinnovo cariche sociali

5.     Varie ed eventuali

In attesa di incontrare personalmente tutti gli associati, mi è gradita l’occasione per augurare buon lavoro.

Il Presidente

            Luciano Zanchi

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ASSOINTRATTENIMENTO FIRMA ACCORDO CON IL MINISTRO ALFANO

Storico accordo nazionale firmato martedì 21 giugno al Viminale dal Ministro Angelino Alfano, dal Presidente Assointrattenimento Zanchi e dai rappresentanti delle altre associazioni che riuniscono i gestori delle discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Tale accordo è stato stipulato per prevenire situazioni di illegalità o di pericolo all’interno e in prossimità delle strutture e per orientare i giovani verso forme più sane di divertimento e di intrattenimento: sarà attuato a livello territoriale attraverso la stipula di protocolli di intesa tra i prefetti e le rappresentanze locali di settore.

Maggiore sicurezza e più legalità nelle discoteche e nei locali di intrattenimento e spettacolo: un’azione da svolgere congiuntamente tra forze dell’ordine e imprenditori del settore, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione e, nel contempo, assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori.

Tra i principali temi introdotti nell’accordo, spiccano quello relativo al contrasto e alla lotta al dilagante abusivismo attuato da coloro che effettuano Pubblico Spettacolo senza averne facoltà, e quello relativo alla capacità dei gestori, attraverso l’esposizione di apposito regolamento per l’accesso al locale, di interdire la permanenza a persone che si rifiutino di rispettare le regole di comportamento adottate.

Inoltre saranno adottati meccanismi premiali per i gestori delle discoteche anche in relazione al più volte contestato art. 100, talvolta adottato dai Questori con troppa disinvoltura in danno alle aziende da noi rappresentate.

Il protocollo punta anche a incrementare i livelli di sicurezza all’interno e nei pressi delle discoteche, in un più ampio quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dell’abuso di alcool.

Scarica copia integrale del protocollo.

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Assointrattenimento viene interpellata dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati.

29 marzo 2106  – Assointrattenimento viene interpellata dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati.

Cari colleghi, rendo noto che la XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati ci ha invitato a far pervenire una memoria scritta in relazione alla questione del recepimento in Italia della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno.

 In buona sostanza abbiamo chiarito che la liberalizzazione del mercato oltre ad essere necessaria, produrrebbe indubbi effetti positivi per gli utilizzatori dei diritti, i quali potrebbero contare su una maggiore efficienza degli intermediari che, pur di garantirsi quote di mercato, semplificherebbero le procedure di rilascio delle licenze ed attuerebbero uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, oggi invece affidato prevalentemente a “uffici mandatari”  SIAE con applicazioni di compensi spesso iniqui e disomogenei.

E’ infatti constatazione diffusa tra i nostri associati che, allo stato di oggi, la S.I.A.E. sia estremamente lontana da potersi definire un soggetto di mercato attento alle esigenze degli utilizzatori e capace di offrire a questi ultimi, specie se imprenditori , un adeguato livello di servizio al passo con i tempi e con  le tecnologie.

E’ inoltre ritenuto del tutto pacifico ed inconfutabile che, sia l’assenza di concorrenza sul mercato di riferimento che la particolare, ingiustificata  posizione dominante derivante dalle Convenzioni stipulate da S.I.A.E. con il Ministero delle Finanze fin dal 21.10.1922 (prima per l’incasso della imposta sugli spettacoli e tributi connessi poi dalla Convenzione del 24.3.2000 approvata con decreto ministeriale del 7 giugno 2000 e successivamente rinnovata fino al 31.12.2019),  abbiano permesso alla S.I.A.E. di dotarsi di eccezionali strumenti coercitivi a tutto vantaggio della imposizione incontrollata di diritti, sottraendosi peraltro, a quelle dinamiche che all’estero hanno spinto altre società di gestione di diritti ad innovare processi e dinamiche di funzionamento, garantendo standard di servizi più elevati  e a minor costo e, nel contempo, maggiori importi ai titolari conseguenti a minori provvigioni e costi di esercizio.

ASSO INTRATTENIMENTO ritiene quindi che sia doveroso  un cambiamento del regime di esclusiva che, attualmente, l’art. 180 L.d.A. riconosce alla S.I.A.E. e sia necessario un progressivo ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

Buon Lavoro

                                                                                                     Il Presidente

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IL TAR SICILIA – SEZ. DI CATANIA – RESPINGE L’ISTANZA CAUTELARE DI FIPE

Vi informiamo che Fipe Silb di Catania ha promosso, nei mesi scorsi, un  ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania (in funzione di giudice di primo grado), nei confronti di un provvedimento del Sindaco di Aci Castello (CT) che vede come controinteressato anche  Assointrattenimento.

In tale procedimento Fipe Silb sosteneva che solo un loro rappresentante potesse far parte delle Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo e che il nostro dovesse essere escluso.

Siamo orgogliosi di comunicare che, grazie anche al nostro pronto intervento, la prima sezione del TAR Sicilia, Sez. di Catania, in questa preliminare fase cautelare, ha respinto l’anacronistica e pretestuosa teoria per cui solo e soltanto un’unica organizzazione di categoria possa legittimamente vantare propri rappresentanti nelle Commissioni di Vigilanza di pubblico spettacolo.

È nostra ferma convinzione che il compito primario di un’associazione –  sorta per difendere e tutelare l’imprenditoria del pubblico spettacolo  – sia quello di impegnare le proprie risorse per combattere l’abusivismo dilagante, l’inefficienza di talune pubbliche amministrazioni e di promuovere riforme normative atte a salvaguardare la nostra vessata categoria.

Non avremmo mai pensato, nel nostro quotidiano operato, di doverci difendere anche da un’associazione concorrente (o meglio da una propria diramazione) che, teoricamente, dovrebbe perseguire le nostre stesse finalità e quindi agire come alleata, nel sempre più difficile compito di protezione degli interessi del nostro settore. 

Eppure questo, purtroppo,  è quanto si è puntualmente verificato. 

Rivolgiamo pertanto il nostro pensiero a tutti gli iscritti di tale associazione concorrente al fine di condividere con noi la nostra amarezza e la nostra perplessità nei confronti di azioni prive di senso: che non solo comportano importanti esborsi economici per promuovere liti costose ma che non hanno alcuna logica finalità se non quella di appagare la volontà di volersi arrogare sterili e inutili posizioni di preminenza. 

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ASSOINTRATTENIMENTO AVANZA AL GOVERNO RICHIESTE DI SGRAVI PER IL SETTORE INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Assointrattenimento sempre attenta alle vere esigenze degli imprenditori dello spettacolo ha avanzato al Governo richieste di sgravi in materia:

Aliquote IVA

Misuratori fiscali

Imposta sugli intrattenimenti

Di seguito un breve cenno riguardo al merito delle richieste avanzate:

Aliquote I.V.A.

Richiesta di riduzione dal 22% al 10% delle aliquote iva sulle consumazioni esitate nei locali di Pubblico Spettacolo

Omissis….

Quale portatrice di interessi diffusi per la categoria degli imprenditori del pubblico spettacolo Assointrattenimento ritiene che, nel caso in cui al partecipante alla serata venga consentito l’ingresso libero, quindi senza uno specifico pagamento a tale titolo di un biglietto d’ingresso comprensivo o meno della prima consumazione, l’obbligatorietà o la facoltatività dell’acquisto di una consumazione all’interno del locale non cambi la natura della somministrazione.

La consumazione quindi, non può considerarsi accessoria nel senso di cui al comma 1 dell’art. 35 del decreto Bersani ma, data la grave crisi che il settore sta attraversando è soltanto una scelta imprenditoriale e organizzativa del gestore che però si vede costretto oggi a corrispondere una I.V.A. con aliquota al 22%..

Diversamente, locali analoghi alle discoteche (i cosiddetti Discobar) corrispondono invece una I.V.A. con aliquota al 10% creando sperequazione di trattamento e concorrenza sleale all’interno della medesima ed omogenea categoria.

Del resto anche la Circolare 165/E prende in considerazione l’ipotesi della prestazione obbligatoriamente imposta precisando che il relativo corrispettivo è assoggettabile all’imposta sugli intrattenimenti e all’IVA secondo le aliquote proprie del tipo di trattenimento cui la prestazione è correlata; tutto ai sensi rispettivamente dell’art. 3, comma 2, lett. b) dpr 640/72 e dell’art. 12, dpr 633/72.

Tale criterio non è certamente applicabile alla somministrazione di alimenti e/o bevande in quanto quest’ultima non risulta essere una prestazione di tipo accessorio in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Tale argomento è stato trattato nella risoluzione n. 88 del 12.6.2001 la quale, sottolinea il fatto che “le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale”. 

Quindi sulla base di tali principi la somministrazione di alimenti e bevande non può essere considerata una prestazione accessoria e quindi anche nel caso di “ingresso libero e consumazione /cena obbligatoria” e “ingresso libero e consumazione/cena facoltativa” oltre che anche “ingresso con biglietto e consumazione obbligatoria dovrebbe essere applicabile l’aliquota IVA del 10% propria della prestazione di somministrazione. 

In quest’ultimo caso l’IVA sul solo prezzo del biglietto è liquidata con l’aliquota ordinaria del 22%. 

MISURATORI FISCALI

Richiesta di soppressione dell’obbligo di utilizzo dei “Misuratori Fiscali” 

Assointrattenimento ritiene opportuno portare a conoscenza alcune problematiche insorte con l’installazione dei cosiddetti “misuratori Fiscali” .

Infatti con la soppressione del D.M. 23.12.81 che prevedeva la scelta di un’unica modalità di partecipazione al trattenimento fra quelle previste inderogabilmente dallo stesso, ormai da moltissimi anni tutti i locali di intrattenimento praticano nella medesima serata un uso promiscuo di modalità: ad esempio “ingresso libero e consumazione facoltativa” nella prima parte della serata (allorquando è indispensabile che nel locale ci sia una certa animazione); “ingresso libero con consumazione obbligatoria” (nell’orario clou); per tornare alla precedente fattispecie e raccogliere gli ultimi avventori alla fine della serata quando manca pochissimo tempo alla chiusura del locale.

In tali casi di promiscuità, i corrispettivi sono certificati con misuratore fiscale nel caso di ingresso libero e consumazione obbligatoria, e con il registratore fiscale di cassa per l’ingresso libero e la consumazione facoltativa con conseguente enorme confusione sia per gli addetti che per la clientela.

Data la suesposta promiscuità di partecipazione, tali proventi potrebbero essere certificati con il solo scontrino fiscale con conseguente enorme semplificazione e con l’eliminazione di tutte le criticità tecniche ed economiche-commerciali connesse ai misuratori fiscali già evidenziate nell’art. 3, comma 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Convertito dalla legge 31 marzo, n. 43 e del tutto note all’Agenzia delle Entrate con la circolare esplicativa n. 37 e mai superate nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla definitiva entrata in vigore dei misuratori fiscali (2 aprile 2005). 

Infatti queste apparecchiature rispetto ai collaudatissimi scontrini fiscali emessi dal registratore di cassa ancora oggi presentano altissime percentuali di guasti, criticità con le linee telefoniche per la trasmissione dei dati, con successivi ricorsi alla biglietteria S.I.A.E., annotazioni continue nei libretti, elevati tempi di riparazioni e naturalmente costi di gestione sempre più onerosi ed insopportabili per una categoria di operatori sempre più fortemente penalizzata e a rischio di estinzione come ampiamente documentato dalla continua chiusura di locali.

Per non parlare poi dei molti locali con attività stagionale con personale assunto a tempo determinato che trovano grande difficoltà nel funzionamento dei misuratori fiscali e nella elaborazione di una complessa certificazione fiscale da produrre agli uffici territoriali della S.I.A.E. e che non trova riscontro in nessuna altra attività di carattere commerciale.

A tutte le cennate difficoltà si aggiunga anche la impossibilità di una produzione massiva dei titoli emessi dai misuratori in caso di mancato pagamento, che può soltanto essere affidata a terzi complicando sempre più le operazioni di cassa creando ingestibili code anche agli ingressi e all’uscita dal locale.

Imposta sugli intrattenimenti

Richiesta di soppressione dell’illecita imposta 

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.60 attuativo della legge 3 agosto 1998, n.288 ha operato una riforma della disciplina fiscale per le attività di intrattenimento abolendo “l’imposta sugli spettacoli” ed istituendo “l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività.

Con la nuova normativa il legislatore ha distinto fra le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo intendendo per le prime ciò che è motivo di divertimento , per le seconde ciò che è motivo di rappresentazione dando quindi all’intrattenimento un aspetto puramente ludico e di partecipazione attiva, mentre allo spettacolo un concetto di partecipazione passiva all’evento e quindi di presenza passiva assistendo lo spettatore staticamente. 

A seguito di tale diversificazione molto singolare i trattenimenti danzanti con musica riprodotta e comunque senza una prevalenza di musica dal vivo sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti con l’aliquota del 16% e all’IVA con l’aliquota del 22%; mentre gli stessi trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali dal vivo pari o superiori al 50% della durata complessiva del tempo sono assoggettati al solo regime ordinario IVA anche se effettuati in discoteche, sale da ballo e analoghi locali.

Detto questo ritiene ASSO INTRATTENIMENTO, una delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese del ballo, che il criterio adottato pur potendosi attagliare ad altre manifestazioni non trova concreto riscontro per i trattenimenti danzanti con orchestra, che pur classificati come “spettacolo” non sono certamente connotati da partecipazione passiva di rappresentazione statica e di mera assistenza al fenomeno ma sicuramente partecipano in modo sicuramente “attivo”.

Deriva da tale incontrovertibile assunto l’assurdità e la bizzarria di un’”imposta sugli intrattenimenti” che proprio per quanto riguarda i trattenimenti danzanti in generale, contraddice, come si è visto, alla propria natura.

Si deve far rilevare come la riforma fiscale proprio per quanto riguarda le discoteche tradizionali, night club e quei locali che fanno musica riprodotta anche in unione a musica dal vivo per oltre il 51%, non abbia assolutamente eliminato l’assurda imposizione del 38% (16% per imposta sugli intrattenimenti e 22% per IVA) cambiando soltanto nomenclatura da imposta sugli spettacoli a imposta sugli intrattenimenti, pur con la espressa previsione di cui all’art.3, comma 5, del DPR 640/72 per la quale ai fini della determinazione della base imponibile non si tiene conto delle somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria.

A seguito di tale manifesta anomalia la quasi totalità degli organizzatori di trattenimenti danzanti in discoteche, sale da ballo, e locali similari, al fine di evitare di corrispondere l’imposta sugli intrattenimenti, correggendo nei fatti l’assurda e antistorica imposizione sono costretti a predisporre eventi con esecuzioni musicali di diversa natura con orchestra o con musica registrata dove la musica dal vivo con orchestra viene cronometrata (sic!) per il 50% e oltre il normale tempo di apertura del locale.

Non è dato al momento conoscere a questa Associazione di categoria l’esatto gettito d’imposta conseguito dall’Erario a titolo di imposta sugli intrattenimenti, ma si può ragionevolmente ipotizzare di modestissima se non di irrisoria entità.

E’ invece conosciuto il rilevante numero di organizzatori che optano per la diversa natura delle esecuzioni musicali prestando la massima attenzione a non superare il 51% di musica riprodotta per cui l’abolizione dell’iniquo balzello oltre che confermare i principi ispiratori dell’abolizione dell’imposta sugli spettacoli (in un settore che soffre da tempo di grandi criticità e a rischio di estinzione pur con una cospicua quantità di addetti che andrebbero ad incrementare l’enorme percentuale di disoccupati a causa dei numerosi provvedimenti governativi) creerebbe sicura uniformità nell’ambito di uno stesso evento che è il ballo come momento di partecipazione attiva sia che avvenga con musica registrata, sia che avvenga con musica dal vivo.

A definitivo chiarimento, l’attuale normativa disciplina diversamente il fenomeno del ballo allorquando in una stessa sala i partecipanti eseguono un tango, un valzer, una samba o altro ritmo al suono di orchestra per un tempo pari o superiore al 50%, quindi spettacolo, mentre se eseguono gli stessi ritmi tango, valzer, samba ecc al suono di musica registrata per oltre il 51% siamo in presenza di “intrattenimento” e quindi viene applicata l’imposta sugli intrattenimenti con aliquota del 16%. 

Non si trovano altri aggettivi per definire paradossale l’applicazione di tale imposta ai casi esemplificati.

Al riguardo è doveroso ricordare che proprio in merito all’imposta sugli intrattenimenti la 1^ Commissione Tributaria di Savona ha emesso sentenze a seguito di ricorso presentato da quattro discoteche evidenziando come l’attuale normativa prevista dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60 in materia di imposta sugli intrattenimenti sia in aperto contrasto con l’art. 401 della Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n.112 che pone il divieto per gli Stati membri di applicare, oltre all’IVA, altri tributi aventi il carattere di imposta sul volume d’affari, annullando quindi i relativi atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. 

Ricordiamo, ancora, come fin dal febbraio 2009 mediante il Gruppo Fisco di Federturismo in un incontro con dirigenti del Dipartimento delle Entrate, avevamo presentato un sintetico studio per la soppressione dell’imposta sugli intrattenimenti.

Buon lavoro.

ASSO INTRATTENIMENTO

Il Presidente

Luciano Zanchi