Assointrattenimento sempre attenta alle vere esigenze degli imprenditori dello spettacolo ha avanzato al Governo richieste di sgravi in materia:

Aliquote IVA

Misuratori fiscali

Imposta sugli intrattenimenti

Di seguito un breve cenno riguardo al merito delle richieste avanzate:

Aliquote I.V.A.

Richiesta di riduzione dal 22% al 10% delle aliquote iva sulle consumazioni esitate nei locali di Pubblico Spettacolo

Omissis….

Quale portatrice di interessi diffusi per la categoria degli imprenditori del pubblico spettacolo Assointrattenimento ritiene che, nel caso in cui al partecipante alla serata venga consentito l’ingresso libero, quindi senza uno specifico pagamento a tale titolo di un biglietto d’ingresso comprensivo o meno della prima consumazione, l’obbligatorietà o la facoltatività dell’acquisto di una consumazione all’interno del locale non cambi la natura della somministrazione.

La consumazione quindi, non può considerarsi accessoria nel senso di cui al comma 1 dell’art. 35 del decreto Bersani ma, data la grave crisi che il settore sta attraversando è soltanto una scelta imprenditoriale e organizzativa del gestore che però si vede costretto oggi a corrispondere una I.V.A. con aliquota al 22%..

Diversamente, locali analoghi alle discoteche (i cosiddetti Discobar) corrispondono invece una I.V.A. con aliquota al 10% creando sperequazione di trattamento e concorrenza sleale all’interno della medesima ed omogenea categoria.

Del resto anche la Circolare 165/E prende in considerazione l’ipotesi della prestazione obbligatoriamente imposta precisando che il relativo corrispettivo è assoggettabile all’imposta sugli intrattenimenti e all’IVA secondo le aliquote proprie del tipo di trattenimento cui la prestazione è correlata; tutto ai sensi rispettivamente dell’art. 3, comma 2, lett. b) dpr 640/72 e dell’art. 12, dpr 633/72.

Tale criterio non è certamente applicabile alla somministrazione di alimenti e/o bevande in quanto quest’ultima non risulta essere una prestazione di tipo accessorio in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Tale argomento è stato trattato nella risoluzione n. 88 del 12.6.2001 la quale, sottolinea il fatto che “le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale”. 

Quindi sulla base di tali principi la somministrazione di alimenti e bevande non può essere considerata una prestazione accessoria e quindi anche nel caso di “ingresso libero e consumazione /cena obbligatoria” e “ingresso libero e consumazione/cena facoltativa” oltre che anche “ingresso con biglietto e consumazione obbligatoria dovrebbe essere applicabile l’aliquota IVA del 10% propria della prestazione di somministrazione. 

In quest’ultimo caso l’IVA sul solo prezzo del biglietto è liquidata con l’aliquota ordinaria del 22%. 

MISURATORI FISCALI

Richiesta di soppressione dell’obbligo di utilizzo dei “Misuratori Fiscali” 

Assointrattenimento ritiene opportuno portare a conoscenza alcune problematiche insorte con l’installazione dei cosiddetti “misuratori Fiscali” .

Infatti con la soppressione del D.M. 23.12.81 che prevedeva la scelta di un’unica modalità di partecipazione al trattenimento fra quelle previste inderogabilmente dallo stesso, ormai da moltissimi anni tutti i locali di intrattenimento praticano nella medesima serata un uso promiscuo di modalità: ad esempio “ingresso libero e consumazione facoltativa” nella prima parte della serata (allorquando è indispensabile che nel locale ci sia una certa animazione); “ingresso libero con consumazione obbligatoria” (nell’orario clou); per tornare alla precedente fattispecie e raccogliere gli ultimi avventori alla fine della serata quando manca pochissimo tempo alla chiusura del locale.

In tali casi di promiscuità, i corrispettivi sono certificati con misuratore fiscale nel caso di ingresso libero e consumazione obbligatoria, e con il registratore fiscale di cassa per l’ingresso libero e la consumazione facoltativa con conseguente enorme confusione sia per gli addetti che per la clientela.

Data la suesposta promiscuità di partecipazione, tali proventi potrebbero essere certificati con il solo scontrino fiscale con conseguente enorme semplificazione e con l’eliminazione di tutte le criticità tecniche ed economiche-commerciali connesse ai misuratori fiscali già evidenziate nell’art. 3, comma 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Convertito dalla legge 31 marzo, n. 43 e del tutto note all’Agenzia delle Entrate con la circolare esplicativa n. 37 e mai superate nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla definitiva entrata in vigore dei misuratori fiscali (2 aprile 2005). 

Infatti queste apparecchiature rispetto ai collaudatissimi scontrini fiscali emessi dal registratore di cassa ancora oggi presentano altissime percentuali di guasti, criticità con le linee telefoniche per la trasmissione dei dati, con successivi ricorsi alla biglietteria S.I.A.E., annotazioni continue nei libretti, elevati tempi di riparazioni e naturalmente costi di gestione sempre più onerosi ed insopportabili per una categoria di operatori sempre più fortemente penalizzata e a rischio di estinzione come ampiamente documentato dalla continua chiusura di locali.

Per non parlare poi dei molti locali con attività stagionale con personale assunto a tempo determinato che trovano grande difficoltà nel funzionamento dei misuratori fiscali e nella elaborazione di una complessa certificazione fiscale da produrre agli uffici territoriali della S.I.A.E. e che non trova riscontro in nessuna altra attività di carattere commerciale.

A tutte le cennate difficoltà si aggiunga anche la impossibilità di una produzione massiva dei titoli emessi dai misuratori in caso di mancato pagamento, che può soltanto essere affidata a terzi complicando sempre più le operazioni di cassa creando ingestibili code anche agli ingressi e all’uscita dal locale.

Imposta sugli intrattenimenti

Richiesta di soppressione dell’illecita imposta 

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.60 attuativo della legge 3 agosto 1998, n.288 ha operato una riforma della disciplina fiscale per le attività di intrattenimento abolendo “l’imposta sugli spettacoli” ed istituendo “l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività.

Con la nuova normativa il legislatore ha distinto fra le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo intendendo per le prime ciò che è motivo di divertimento , per le seconde ciò che è motivo di rappresentazione dando quindi all’intrattenimento un aspetto puramente ludico e di partecipazione attiva, mentre allo spettacolo un concetto di partecipazione passiva all’evento e quindi di presenza passiva assistendo lo spettatore staticamente. 

A seguito di tale diversificazione molto singolare i trattenimenti danzanti con musica riprodotta e comunque senza una prevalenza di musica dal vivo sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti con l’aliquota del 16% e all’IVA con l’aliquota del 22%; mentre gli stessi trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali dal vivo pari o superiori al 50% della durata complessiva del tempo sono assoggettati al solo regime ordinario IVA anche se effettuati in discoteche, sale da ballo e analoghi locali.

Detto questo ritiene ASSO INTRATTENIMENTO, una delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese del ballo, che il criterio adottato pur potendosi attagliare ad altre manifestazioni non trova concreto riscontro per i trattenimenti danzanti con orchestra, che pur classificati come “spettacolo” non sono certamente connotati da partecipazione passiva di rappresentazione statica e di mera assistenza al fenomeno ma sicuramente partecipano in modo sicuramente “attivo”.

Deriva da tale incontrovertibile assunto l’assurdità e la bizzarria di un’”imposta sugli intrattenimenti” che proprio per quanto riguarda i trattenimenti danzanti in generale, contraddice, come si è visto, alla propria natura.

Si deve far rilevare come la riforma fiscale proprio per quanto riguarda le discoteche tradizionali, night club e quei locali che fanno musica riprodotta anche in unione a musica dal vivo per oltre il 51%, non abbia assolutamente eliminato l’assurda imposizione del 38% (16% per imposta sugli intrattenimenti e 22% per IVA) cambiando soltanto nomenclatura da imposta sugli spettacoli a imposta sugli intrattenimenti, pur con la espressa previsione di cui all’art.3, comma 5, del DPR 640/72 per la quale ai fini della determinazione della base imponibile non si tiene conto delle somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria.

A seguito di tale manifesta anomalia la quasi totalità degli organizzatori di trattenimenti danzanti in discoteche, sale da ballo, e locali similari, al fine di evitare di corrispondere l’imposta sugli intrattenimenti, correggendo nei fatti l’assurda e antistorica imposizione sono costretti a predisporre eventi con esecuzioni musicali di diversa natura con orchestra o con musica registrata dove la musica dal vivo con orchestra viene cronometrata (sic!) per il 50% e oltre il normale tempo di apertura del locale.

Non è dato al momento conoscere a questa Associazione di categoria l’esatto gettito d’imposta conseguito dall’Erario a titolo di imposta sugli intrattenimenti, ma si può ragionevolmente ipotizzare di modestissima se non di irrisoria entità.

E’ invece conosciuto il rilevante numero di organizzatori che optano per la diversa natura delle esecuzioni musicali prestando la massima attenzione a non superare il 51% di musica riprodotta per cui l’abolizione dell’iniquo balzello oltre che confermare i principi ispiratori dell’abolizione dell’imposta sugli spettacoli (in un settore che soffre da tempo di grandi criticità e a rischio di estinzione pur con una cospicua quantità di addetti che andrebbero ad incrementare l’enorme percentuale di disoccupati a causa dei numerosi provvedimenti governativi) creerebbe sicura uniformità nell’ambito di uno stesso evento che è il ballo come momento di partecipazione attiva sia che avvenga con musica registrata, sia che avvenga con musica dal vivo.

A definitivo chiarimento, l’attuale normativa disciplina diversamente il fenomeno del ballo allorquando in una stessa sala i partecipanti eseguono un tango, un valzer, una samba o altro ritmo al suono di orchestra per un tempo pari o superiore al 50%, quindi spettacolo, mentre se eseguono gli stessi ritmi tango, valzer, samba ecc al suono di musica registrata per oltre il 51% siamo in presenza di “intrattenimento” e quindi viene applicata l’imposta sugli intrattenimenti con aliquota del 16%. 

Non si trovano altri aggettivi per definire paradossale l’applicazione di tale imposta ai casi esemplificati.

Al riguardo è doveroso ricordare che proprio in merito all’imposta sugli intrattenimenti la 1^ Commissione Tributaria di Savona ha emesso sentenze a seguito di ricorso presentato da quattro discoteche evidenziando come l’attuale normativa prevista dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60 in materia di imposta sugli intrattenimenti sia in aperto contrasto con l’art. 401 della Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n.112 che pone il divieto per gli Stati membri di applicare, oltre all’IVA, altri tributi aventi il carattere di imposta sul volume d’affari, annullando quindi i relativi atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. 

Ricordiamo, ancora, come fin dal febbraio 2009 mediante il Gruppo Fisco di Federturismo in un incontro con dirigenti del Dipartimento delle Entrate, avevamo presentato un sintetico studio per la soppressione dell’imposta sugli intrattenimenti.

Buon lavoro.

ASSO INTRATTENIMENTO

Il Presidente

Luciano Zanchi