Nella mia veste di Presidente dell’Associazione Nazionale di Categoria ASSOINTRATTENIMENTO, che raggruppa gli imprenditori del pubblico spettacolo aderente a Confindustria, esprimo le più sentite condoglianze e la nostra più completa vicinanza alla famiglia della ragazza che ha perso la vita dopo aver partecipato ad un rave party illegale organizzato nella città di Livorno.

Il nostro ordinamento giuridico si contraddistingue per la presenza di migliaia e migliaia di norme, tuttavia questa circostanza non esclude che spesso, in alcuni campi, la normativa vigente presenti ancora delle gravi lacune e delle oggettive carenze. 

Questo, purtroppo, è il caso della disciplina in materia di pubblico spettacolo ed in questo caso gli avvenimenti hanno presentato un duro conto!

Come è noto, fonte primaria del nostro settore è il testo unico in materia di pubblica sicurezza (noto più frequentemente con l’acronimo T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto n. 773 nell’ormai lontano 1931. 

In buona sostanza, il citato testo unico stabilisce che per esercitare una qualsiasi attività di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico è necessario preventivamente munirsi dell’autorizzazione del questore (art. 68 T.UL.P.S.). Se poi l’attività di pubblico spettacolo ha carattere preponderante e sia svolta imprenditorialmente (ossia a scopo di lucro) l’autorizzazione amministrativa (licenza) comporta necessariamente la verifica dell’agibilità dei locali di cui all’art. 80 T.U.L.P.S.. 

In assenza di autorizzazioni, l’art. 666 del c.p. stabilisce che per i trasgressori sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 ad euro 1.549,00. Mentre nell’ipotesi in cui la licenza è stata negata, sospesa o revocata, tali sanzioni divengono da euro 413,00 ad euro 2.478,00. 

Inoltre deve essere sempre disposta la cessazione dell’attività in caso di assenza di titolo autorizzatorio e, se l’attività di pubblico spettacolo è svolta in locali autorizzati per lo svolgimento di un’altra attività imprenditoriale, deve sempre essere disposta l’immediata cessazione dell’attività abusiva. 

Appare chiaro che sia indispensabile una seria e profonda riflessione sull’attuale realtà dell’intrattenimento e del pubblico spettacolo nel nostro paese. Nonostante il dolore che determinati eventi creano nelle nostre comunità, non è possibile dimenticare che solo nelle discoteche, aziende private gestite da imprenditori corretti e responsabili che esercitano nel pieno rispetto della legge la propria attività avendo a mente non solo il divertimento e la socializzazione dei nostri ragazzi ma anche e soprattutto la loro sicurezza è possibile divertirsi in sicurezza. Ogni altra tipologia di organizzazione illegale di spettacoli comporta rischi incalcolabili.