Da una prima analisi del testo definitivo del c.d. “Decreto Liquidità”, emergono ulteriori restrizioni ai criteri di accesso alle garanzie del Fondo Centrale PMI, l’importo dei prestiti (fate bene attenzione: finanziamenti che comunque dovranno essere rimborsati unitamente ad un tasso d’interesse) sarà regolato da dei precisi limiti.

In primo luogo, l’entità del prestito dovrà rientrare nei seguenti alternativi parametri:

a)     il 25% del fatturato maturato nel 2019 dall’impresa richiedente/beneficiaria; 

b)   Il doppio dei costi del personale sostenuti dall’impresa richiedente/beneficiaria per il 2019 o dell’ultimo periodo rendicontabile. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi stimati per il personale nei primi due anni di attività. 

In secondo luogo, il finanziamento avrà durata massima di 6 anni, anche se il Governo ha preannunciato che intende chiedere all’ Unione Europea di estenderlo a 10 anni.  È inoltre consentito un preammortamento della durata di 24 mesi, mentre i tassi d’interesse variano, a seconda dell’entità del prestito, dal 0,2 al 1,00 dello spread. Le commissioni bancarie devono essere limitate al recupero dei costi della pratica. Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in aziende collocate in Italia. 

Si precisa che non potranno accedere alle descritte garanzie le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dell’attuale normativa europea e/o che, alla data del 29 febbraio 2020, risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario sempre a norma della disposizione UE. 

Ciò premesso, nel concreto le imprese che intendano beneficiare delle misure di cui sopra, dovranno: 

1)    redigere un’autocertificazione in cui descrivere l’entità del prestito richiesto e le ragioni che lo giustificano;

2)    predisporre una comunicazione nella quale indicare:

2.1  Valore del fatturato prodotto in Italia per gli anni 2018 e 2019;

2.2  Costi del personale (comprensivi di oneri) relativi agli anni 2018 e 2019.

Il finanziamento massimo ottenibile sarà dunque pari alla minore somma risultante dal confronto tra la media del fatturato degli ultimi 2 anni e il doppio della media del costo del personale degli ultimi 2 anni. Appare altresì opportuno allegare alla documentazione sopra descritta la copia degli ultimi due bilanci depositati.

Vi ricordiamo che per i finanziamenti anche al di sotto dei 25.000 euro, che non prevedono alcuna valutazione da parte del Fondo di Garanzia, resta comunque salva la facoltà delle banche di erogare o meno il prestito e che è confermata la possibilità di inviare la documentazione antimafia successivamente alla formale presentazione della richiesta di finanziamento.

Si conclude nel segnalare che i meccanismi sopra descritti, ad oggi, non sono ancora del tutto operativi poiché è necessario attendere il benestare definitivo dell’Unione Europea e l’aggiornamento della piattaforma telematica del Fondo di Garanzia. Si dovrà pazientare qualche giorno. Si consiglia comunque di inviare, alla banca con la quale si intrattengono rapporti di conto corrente attraverso una PEC, richiesta formale di accesso al finanziamento utilizzando le modalità ed i parametri sopra descritti.

Cremona, li 10 aprile 2020                                                  f.to Il Presidente Luciano Zanchi