Appare necessario  fare un po’ di chiarezza sulla norma che da oggi, giorno 6 agosto 2021, introduce l’obbligo del Green Pass per alcune attività economiche.Il DL 23 Luglio 2021 n. 105, all art 3 così recita:“”.. A  far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona  bianca  esclusivamenteai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cuiall’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:       a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  dicui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;       b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizionisportivi, di cui all’articolo 5;..””(Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg )
E’ inoltre necessario ricordare che il DL 22 aprile 2021 n. 52 statuisce che in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. (Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514 )
Dopo questa premessa, è chiaro che ogni forma di Spettacolo al chiuso o all’aperto, necessita dell’utilizzo del Green Pass per far accedere il pubblico all’evento programmato, con la relativa “tracciabilità” del cliente da conservare per i successivi 14 giorni.Diversamente invece, se l’attività esercitata è esclusivamente quella di somministrazione di alimenti e bevande senza la presenza di Spettacolo, i luoghi all’aperto non sono soggetti alla verifica del green pass.
Cerchiamo ora di esprimere chiaramente la differenza tra Spettacolo/trattenimento dal semplice ascolto con accompagnamento musicale:Innanzitutto siamo nel campo dello SPETTACOLO anche quando parliamo di trattenimenti: La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste, essenzialmente, nel fatto che gli spettacoli sono manifestazioni a cui il pubblico assiste in forma  passiva (teatro, cinema, ecc.), mentre i trattenimenti sono manifestazioni a cui il pubblico assiste  attivamente “feste da ballo, giostre, ecc.” (circ. n.52 del 20.11.1982).Quindi, il Gestore di un locale come fa a determinare quale  modalità d’ingresso e di eventuale controllo Green Pass SI/NO debba essere utilizzata? E’ necessario verificare  quale titolo autorizzatorio sia utilizzato per l’attività svolta:è di  sola somministrazione e accompagnamento musicale, quindi con sola licenza di somministrazione anche temporanea, nei luoghi all’aperto non vi sarà obbligo di controllo del green pass; diversamente , se il titolo autorizzatorio è invece quello di pubblico spettacolo e la somministrazione funge solamente da accompagnamento allo spettacolo, anche nei luoghi esterni si dovranno rispettare le procedure di controllo green pass oltre a quelle della riduzione del 50% della capienza e della preassegnazione del posto a sedere per tutto il pubblico.