DIRITTI CONNESSI - Società Consortile Fonografici

SCARICA GLI ALLEGATI:    1) Comunicato ASSO Scf    2) Conteggi Scf Associati    3) Dichiarazione D.J.    4) Diritti connessi adempimenti degli associati

AVVISO IMPORTANTE
SCF/ ASSOINTRATTENIMENTO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Oggetto:
Compensi ex artt. 73 e 72 L.d.A. per l’utilizzazione di fonogrammi nel corso di intrattenimenti in discoteche, sale da ballo, night club e locali analoghi.

Nonostante i ripetuti tentativi di pervenire ad un accordo con S.C.F. – Società Consortile Fonografici – inteso a regolamentare il compenso per la riproduzione e comunicazione in pubblico di fonogrammi, sostitutivo di quello unilateralmente disdetto a far data dal 1.01.2007 a seguito del mancato rinnovo alla S.I.A.E. del servizio di riscossione del citato compenso, informiamo gli Associati che a tuttoggi, tale Società Consortile, pur dichiarandosi in teoria disposta a trattare, nei fatti e nella sostanza evita di convocare congiuntamente ASSOINTRATTENIMENTO e FIPE-SILB, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di intrattenimento esercenti discoteche, sale da ballo e locali similari.

Abbiamo continuamente con varia corrispondenza indirizzata alla Presidenza S.C.F. lamentato tale singolare comportamento in quanto pur in possesso di una bozza presentata da ASSOINTRATTENIMENTO fin da marzo 2007, poi discussa in altre varie riunioni presso gli Uffici di Milano, contenente modalità di liquidazione e di versamento dei diritti con più snelli ed oggettivi parametri di quelli invero estremamente criptici applicati fino dal 31.12.2006 e con conteggi effettuati direttamente dagli Uffici periferici della S.I.A.E., ha poi sospeso ogni incontro manifestando solo astrattamente a parole l’intenzione di trattare giudicando apprezzabili le proposte tendenti ad introdurre nuovi fattori di semplificazione.

Dobbiamo pure responsabilmente riferire che nelle more di un nuovo stipulando Accordo S.C.F. ha adottato comportamenti contrari alle ventilate intenzioni di disponibilità a confrontarsi con ASSOINTRATTENIMENTO inviando nel contempo richieste alle imprese esercenti intese ad incassare compensi per un diritto connesso del tutto sperequati e assurdi rispetto alla realtà degli incassi da queste realizzati, pretendendo anche un imponibile “Fatturato di Riferimento” a dir poco singolare e bizzarro e con percentuali di versamento dal 2% al 4 % direttamente proporzionali agli scaglioni d’incasso dei locali. Ciò giustificando con “ragionevoli interessi dei Mandanti”.
Così come singolare e bizzarra è la pretesa di riferimento al bilancio annuo o alla dichiarazione IVA, minacciando anche non troppo velatamente anche se incautamente “controlli e accertamenti” inviando presso i locali sedicenti “ispettori”, che insistentemente pretendono pagamenti in base a modelli unilateralmente predisposti irritando e infastidendo durante il lavoro degli addetti ai locali.

E ancora risulta in palese contrasto con l’affermata disponibilità alla trattativa la ribadita affermazione di S.C.F. di volersi rivolgere direttamente alle imprese di spettacolo, scavalcando le Associazioni di Categoria, rinunciando di fatto a trovare qualsiasi accordo sulla base di elementi oggettivi condivisi, che possano condurre ad un equo compenso, così come previsto per il diritto d’autore.

Orbene al fine di porre un freno alle continue pressanti richieste di incontri ed appuntamenti da parte dei sedicenti incaricati S.C.F., privi di alcun titolo di controllo e di accesso nei locali d’intrattenimento, ma che creano soltanto turbativa ed intralcio al già difficile lavoro, con ambigue minacce di ricorso alla Guardia di Finanza e pretestuose richieste di versamento di indebiti maggiori compensi in caso di ritardi.

ASSO INTRATTENIMENTO suggerisce alle imprese associate di effettuare direttamente il versamento dei diritti di riproduzione e di comunicazione in base alla Convenzione stipulata dalla stessa in data 25 ottobre 2004, compilando il foglio excel, che può essere scaricato dal sito web www.assointrattenimento.it seguendo le istruzioni suggerite e prendendo come base di calcolo i dati riportati nei prospetti presentati alla S.I.A.E. riguardanti la certificazione dei corrispettivi percepiti a seconda delle modalità di accesso adottate.
Precisiamo che, differentemente da FIPE-SILB, con la precitata Convenzione del 25 ottobre 2004 S.C.F. ha concesso in licenza agli esercenti associati ASSOINTRATTENIMENTO sia il diritto di riproduzione, sia il diritto di comunicare al pubblico i Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, al fine di consentire di diffondere musica con scopo di lucro all’interno dei locali di loro proprietà o comunque da essi gestiti (punto d della convenzione del 25 ottobre 2004). Pertanto è sufficiente indicare come casuale del pagamento, tramite bonifico bancario, “compenso per diritti di riproduzione e comunicazione ai sensi degli artt. 72 e 73 L.d.A.” riportando anche la denominazione del locale, indirizzo, Impresa esercente attività di intrattenimento e partita IVA, senza quindi dover compilare ulteriori moduli dovuti invece dagli aderenti FIPE-SILB
Effettuando il versamento, in caso di controllo della Guardia di Finanza oltre alla verifica della presenza del bollino S.I.A.E. sui supporti contenenti fonogrammi (CD o altro) potranno essere esibite le distinte di liquidazione, appositamente trattenute nel locale, e copia dei bonifici effettuati ad S.C.F., dichiarando di aver adempiuto al pagamento sia dei diritti connessi di riproduzione, sia dei diritti di comunicazione ai sensi della Convenzione con ASSO INTRATTENIMENTO del 25 ottobre 2004 che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 1° settembre 1975 continua ad avere vigore fino alla stipula di un nuovo Accordo.

Si forniscono di seguito le coordinate bancarie:

Banca Credito Artigiano – 990
CIN ABI CAB CONTO CORRENTE
T
03512
01622
000000000990
IBAN: IT29T0351201622000000000990

Spedire copia effettuato bonifico tramite raccomandata a.r.
a S.C.F. - Via Leone XIII, n.14 - 20145 Milano

A puro titolo di corretta informativa si ricorda che, in caso di irregolarità nella detenzione di supporti privi del bollino S.I.A.E. e di illecita duplicazione (senza licenza) tale condotta integra la fattispecie penale prevista e punita dall’art. 171 ter, c 1, lett a e c della Legge n. 633/41 e successive integrazioni e modifiche che punisce chi per uso personale e a fini di lucro “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali”.
La fattispecie sopradescritta oltre ad integrare le violazioni di natura penale di cui sopra, integra, anche quella di carattere amministrativo prevista dall’art. 174 bis della medesima legge, che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria “ pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore ad € 103,00 se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00 la sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto”.
Con il pagamento dei compensi, pur come detto già in possesso di licenza per il diritto di riproduzione ex art. 72 L.d..A. e scopo puramente tuzionistico si suggerisce di far compilare e sottoscrivere ad ogni DJ impiegato nel locale l’allegata dichiarazione.
Inoltre, per quanto superfluo, corre l’obbligo far presente ad S.C.F. in caso di compensi per il periodo dal 1,01,2007 fino al momento dell’attuale versamento, che non esiste alcuna debenza, sia del diritto di comunicazione, che del diritto di riproduzione qualora nell’esercizio condotto da Associati ASSOINTRATTENIMENTO siano stati comunicati o riprodotti fonogrammi di imprese non rappresentate da S.C.F. e comunque non inserite nell’elenco dei Mandanti.
Ulteriori e più esaustive informazioni potranno essere direttamente richieste all’Ufficio Presidenza di ASSO INTRATTENIMENTO.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Luciano Zanchi